La Filctem Cgil ha espresso il suo punto di vista sulla sentenza della Cassazione Penale, Sez.4., del 25.09.23  n.38914 che – come è noto - riconosce, per la prima volta, una responsabilità di omicidio colposo anche per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

“In particolare – si legge in una nota - si tratta di un incidente, con esito mortale, di un lavoratore investito da un carico di tubolari. La sentenza (ricordando l’art.50 del D.Lgs. 81/08) rammenta  le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza definendo, in breve, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza come attore che ha “un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza (...) con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

In particolare la Cassazione Penale, nel caso specifico, ha messo l’accento sul fatto che il rappresentante della sicurezza, con la sua condotta, abbia contribuito causalmente all’accadimento dell’evento sostenendo la cooperazione colposa. Nella fattispecie (sottolineando nuovamente l’art.50), la Cassazione Penale ha sostenuto che il rappresentante per la sicurezza non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti di legge, consentendo che il lavoratore deceduto fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal RSPP”.

La sentenza – prosegue la nota - contiene anche alcune imprecisioni nella definizione di rappresentante della sicurezza dei lavoratori definendolo in alcuni punti: responsabile della sicurezza dei lavoratori. Definizione che sicuramente potrebbe portare ad errori nella definizione delle eventuali colpe. Come sostenuto anche dalla CGIL in una precedente nota, la sentenza appare non in linea con il TUSL 81/08 e della Legge 300/70 che quindi potrebbe avere degli effetti negativi sull’operatività dei nostri RLS.  In particolare ricordiamo la definizione di RLS così come previsto dall’art.2 punto i) del D.Lgs. 81/08 che recita: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Il concetto di rappresentanza non è mai stato confuso con un concetto di sorveglianza circa il rispetto delle norme rispetto ad un ruolo senza potere di spesa. Motivo per il quale il D.Lgs.81/08 non pone sanzioni penali a carico del RLS (anche per non scoraggiare l'incarico). Tutto questo naturalmente se non esiste corresponsabilità con altri soggetti per colpa o per dolo per il quale il rappresentante per la sicurezza risponderebbe al pari di qualsiasi attore nel luogo di lavoro. In queste settimane proseguiremo il confronto con la Confederazione per verificare le opportune valutazioni legali”.

“Vi ricordiamo che nei mesi precedenti abbiamo attivato una app scaricabile da tutti i Play Store ed App Store per facilitare il lavoro quotidiano dei nostri Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. All’interno dell’app Spazio Sicurezza Filctem Cgil si possono trovare notizie aggiornate su novità legislative ma anche modulistiche ed infografiche per favorire il ruolo dei nostri rappresentanti”: conclude la comunicazione.

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