Nel pomeriggio, le delegazioni di Assopellettieri e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei, ombrelli e ombrelloni. Il CCNL, scaduto lo scorso 31 marzo, avrà vigenza triennale e scadrà il 31 marzo 2026. Nel settore operano circa 56 mila addetti in quasi 5000 imprese. Nelle prossime settimane l’ipotesi di accordo sarà presentata e votata dai lavoratori nelle assemblee nei luoghi di lavoro entro il prossimo 31 luglio.

Parte economica

L‘intesa prevede un aumento complessivo (Tec) di 200 euro. Sui minimi (Tem) l’incremento salariale sarà di 180 euro al 3° livello, così suddiviso: 60 euro da dicembre 2023; 60 euro da dicembre 2024; 60 euro da dicembre 2025. Un montante retributivo complessivo di 3.240 euro.
Sul welfare contrattuale è previsto un incremento di 3 euro sull’assistenza sanitaria integrativa Sanimoda, con decorrenza gennaio 2024, mentre sul fondo previdenziale Previmoda è previsto un incremento dello 0,30% a carico delle imprese da luglio 2025.
Inoltre, sono previsti 2 euro sul welfare sanitario destinati alle coperture assicurative per la non autosufficienza.
L’elemento di garanzia retributiva, per i lavoratori le cui aziende non applicano la contrattazione di 2° livello, sarà elevato a 310 euro annui dal 2024.

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Ccnl Pelli e ombrelli. Intesa sul rinnovo

Parte normativa

Per quanto riguarda le novità normative, si segnala il recepimento delle linee guida sulla partecipazione dei lavoratori e delle linee guida alla responsabilità sociale d’impresa.
L’accantonamento nella banca ore viene elevato a 50 ore.

Sui diritti d’informazione, è stata ridotta la soglia dimensionale, che passa da 60 a 50 dipendenti, con un conseguente allargamento a più imprese.

Nell’intesa viene anche previsto l’aumento delle ore per il diritto allo studio che passano dalle attuali 100 a 120 annue.

Per le vittime di violenza di genere viene previsto un mese di congedo retribuito a carico dell’azienda aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla legge. Inoltre, nel quadro normativo contrattuale sarà inserito un periodo di aspettativa non retribuita per sostenere le donne nei percorsi di fecondazione assistita, viene recepita la legge Cirinnà e la nuova normativa sui congedi di paternità per 10 giorni.

Pe quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, è stato aggiornato il periodo di preavviso per gli operai e gli intermedi e la percentuale di part-time sarà elevata dal 10 al 12% con una nuova definizione delle casistiche per il suo ottenimento. Viene precisata la disciplina del comporto prolungato con l’estensione della conservazione del posto in caso di gravi patologie.

In materia di inquadramento, entro dicembre 2023 viene eliminato il 1° livello e si procederà alla nomina di due coordinatori nella commissione per l’inquadramento, uno sindacale e l’altro datoriale, che entro il termine della vigenza contrattuale determina il testo unico finale per la revisione dello stesso.

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